Il bonus mobili sembrava destinato a rimanere escluso dalla nuova legge di bilancio, invece anche questo incentivo, legato alle ristrutturazioni, è stato confermato per tutto il 2018

A fine 2016, dopo tre anni e mezzo dalla sua istituzione, il Bonus Mobili aveva generato una spesa di circa 4,5 miliardi di euro; forse è questo il dato che ha suggerito di prorogare per un altro anno l’incentivo che, in un primo momento, sembrava destinato a concludersi il 31 dicembre 2017, contestualmente all’abbassamento della detrazione per ristrutturazione dal 50% al 36%.

Ma, saggiamente, anche le detrazioni per ristrutturazione sono state confermate al 50% per tutto il 2018.

Come funzione il bonus mobili

Ma come funziona il Bonus Mobili? Chi sta affrontando una ristrutturazione che dà diritto alle relative detrazioni, può beneficiare anche del Bonus Mobili, portando in detrazione il 50% delle spese sostenute per arredi ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) fino a un massimo di 10.000 euro.

10.000 € importo massimo di spesa ammessa in detrazione

L’acquisto di mobili ed elettrodomestici può avvenire anche prima di sostenere le spese di ristrutturazione, a patto che i lavori risultino già avviati, quindi che la data di inizio lavori, documentata con Dia, Scia o autocertificazione se in edilizia libera, sia antecedente all’acquisto.

La detrazione spetta per tutti gli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2016 in poi. Oltre ai proprietari di immobili, possono accedervi anche coloro che sono in affitto o hanno i locali in comodato d’uso, gli usufruttuari, i titolari di nuda proprietà, i soci di cooperative; inoltre, per immobili non a uso commerciale, gli imprenditori individuali, le imprese familiari e le società semplici (snc, sas ecc).

Il bonus spetta anche al coniuge, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado se conviventi con il proprietario o con chi possiede il diritto sull’immobile.

Quanto e come viene detratto?

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite dei 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Per quali mobili e elettrodomestici vale il bonus mobili?

Mobili nuovi

Il Bonus vale soltanto per alcune categorie di mobili:

  • armadi,
  • cassettiere,
  • librerie,
  • scrivanie,
  • tavoli,
  • sedie,
  • comodini,
  • divani,
  • poltrone,
  • credenze,
  • materassi,
  • apparecchi di illuminazione

Elettrodomestici nuovi

Devono appartenere a una classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e si applica a:

  • frigoriferi,
  • congelatori,
  • asciugatrici,
  • lavatrici,
  • lavastoviglie,
  • apparecchi di cottura,
  • stufe elettriche,
  • forni microonde,
  • ventilatori elettrici
  • apparecchi per il condizionamento.

Quando non è applicabile?

Il bonus mobili non è applicabile a:

  • pavimentazioni,
  • porte e complementi quali tende e tendaggi

Quando si può avere?

Bisogna realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione) su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche se i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per quali lavori?

  • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Non danno, invece, diritto al Bonus, i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).
  • Ricostruzione o ripristino di edifici danneggiati da calamità, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Restauro, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendano o assegnino l’immobile.
  • Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

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