Ristrutturazioni edilizie: IVA agevolata al 10% e al 4%

L’IVA agevolata per ristrutturazioni edilizie consente risparmi importanti pari al 10% per lavori su abitazioni in genere e al 4% per le prime case. Nel panorama degli incentivi fiscali per chi ristruttura casa, spesso viene in rilievo la detrazione Irpef (che per quest’anno, e anche per il 2026, secondo le prime indiscrezioni sulla manovra di bilancio di prossima approvazione, sono del 50% per le prime case e del 36% per le seconde case), ma contemporaneamente si trascura l’esistenza dell’agevolazione in oggetto.

Prevista per una vasta gamma di interventi, dai lavori di manutenzione ordinaria fino a quelli più complessi di ristrutturazione edilizia, l’IVA ridotta (rispetto al regime generale del 22%) rappresenta uno strumento strategico per risparmiare, ma è anche uno degli incentivi – talvolta non sempre sufficientemente illustrati – per chi affronta opere in casa propria.
Ma quando si applica l’IVA al 10% o al 4%? Quali sono i beni e i servizi che ne beneficiano? E cosa bisogna indicare in fattura per non perdere il diritto allo sconto?

L’aliquota IVA agevolata al 10% (art. 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/1999) è prevista per alcuni interventi edilizi realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Nello specifico, può essere applicata sia alle prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente uso abitativo privato, quali ad es. rifacimento bagno, impianti, infissi, pavimenti, tinteggiature ecc.; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia) sia – in determinati casi – alla cessione di beni, se connessi ai lavori. È importante precisare che l’IVA al 10% si applica sempre alle prestazioni di servizi rese dall’impresa o dall’artigiano (manodopera, installazione, posa in opera ecc.), ma non per i beni forniti dall’impresa, poiché l’agevolazione è ammessa solo se tali beni sono parte integrante della prestazione stessa (non spetta, cioè, l’agevolazione se la prestazione si limita soltanto alla fornitura di beni destinati ai lavori predetti).

L’IVA scende al 4% (art. 2, comma 3, e 7, comma 1, lettera c del DPR 633/72) nei casi di acquisto di nuova costruzione e di ristrutturazione per chi ha i requisiti per accedere alle agevolazioni “Prima Casa”. Questa aliquota, particolarmente bassa, non si applica a tutte le ristrutturazioni in senso stretto, ma riguarda principalmente: 1) la costruzione di una nuova abitazione non di lusso destinata a “prima casa”; 2) l’acquisto con posa in opera di beni finiti destinati a immobili che rientrano nel regime “prima casa”; 3) interventi di ristrutturazione, ampliamento o completamento eseguiti in proprio o tramite appalto, solo se assimilabili a nuova costruzione. Questa aliquota super-agevolata si applica anche a materiali e beni finiti forniti con posa in opera (es. infissi, caldaie, pavimenti) se venduti nell’ambito del contratto di appalto per la costruzione della prima casa. Si deve trattare, comunque, non di una comune ristrutturazione, bensì di un intervento edilizio che rientri nei parametri della nuova costruzione o assimilata.

Al fine di poter applicare correttamente l’IVA agevolata la normativa è chiara: senza la corretta documentazione, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere l’aliquota ridotta e richiedere il versamento della differenza fino al 22%, con eventuali sanzioni.
Nello specifico occorre: 1) corretta compilazione della fattura, specificando: natura dell’intervento (es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione); applicazione dell’IVA agevolata (10% o 4%); dettaglio dei beni forniti, distinguendo quelli significativi (per l’IVA al 10%); valore della manodopera rispetto ai materiali; 2) dichiarazione sostitutiva del committente con la quale si attesti: a) di essere in possesso dei requisiti “prima casa”; b) che l’immobile rientra nelle condizioni previste dalla normativa (es. non è di lusso); c) l’impegno a stabilire la residenza nell’immobile oggetto dell’intervento entro 18 mesi; 3) contratto e bonifico parlante: pur non essendo in questo caso obbligatorio, l’uso del bonifico parlante (come per le detrazioni Irpef) può aiutare a dimostrare la connessione tra pagamento e lavori.

Infine un cenno ai controlli che l’Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere. Infatti, in fase di accertamento, al contribuente beneficiario dell’agevolazione IVA potrebbe essere richiesto di esibire: 1) copia delle fatture e dei contratti (quindi è opportuno redigerli per iscritti); permessi edilizi (Cila, Scia, Dia ecc.) che attestano la natura dell’intervento; 3) dichiarazione del committente (in caso di IVA al 4%); 4) prove che dimostrano che l’immobile ha i requisiti (es. residenziale, prima casa, non di lusso).

Chicche Notarili | il Notaio digitale

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