Con la nostra rubrica di approfondimento intendiamo oggi occuparci della questione (in verità, come emerge dal titolo, sono due) inerente alle spese sostenute con riguardo alla ristrutturazione di un’abitazione: chi è colui che può usufruire delle relative detrazioni fiscali e chi è colui che a tal fine deve effettuare il pagamento? In altri termini, si tratta rispondere sia alla domanda relativa a chi sia il beneficiario di tale detrazione in caso di trasferimento a terzi dell’immobile (ristrutturato o in corso di ristrutturazione), sia a quella relativa all’individuazione del soggetto che deve effettuare formalmente i relativi pagamenti per poter beneficiare della conseguente detrazione fiscale.
È noto, infatti, che l’articolo 16-bis dell’attuale testo del TUIR prevede la possibile detrazione Irpef sulle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio (lavori di ristrutturazione, nelle attuali aliquote del 36% e del 50%: seconda e prima casa. O, meglio, abitazione non principale e abitazione principale) da ripartire in dieci quote annuali (il cd. bonus ristrutturazione o bonus casa).
Con riguardo al primo interrogativo, si può con certezza rispondere nel modo seguente: l’art. 2, commi 12-bis e 12-ter, della legge 14 settembre 2011 n. 148, in modifica, rispettivamente, dell’art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per come confermato anche nella Circolare dell’AE n. 19/E/2020, prevede che in caso di vendita (e, in generale, del trasferimento a terzi) dell’immobile, le detrazioni in oggetto – qualora non ancora interamente utilizzate nel predetto periodo decennale (che, si rammenti, inizia a correre dalla data di ultimazione dei lavori) – sono automaticamente trasferite all’acquirente (nei rimanenti anni di detrazione ancora usufruibili), sempreché non intervenga un diverso accordo tra le parti, da riportarsi, però, espressamente nel contratto di compravendita, in base al quale si stabilisca che le detrazioni continuino rimanere a beneficio del venditore.
Quindi, massima puntualità – allorché si procedesse alla vendita o all’acquisto di un immobile – a focalizzare l’attenzione anche sulla vicenda appena descritta. E cioè ad introdurre, nell’ambito della più ampia trattativa, anche il valore residuo delle detrazioni fiscali, per così concordare tra le parti a beneficio di chi, tra venditore e acquirente, vadano imputate le residue quote annuali. Come appena riferito, infatti, ove nella compravendita nulla si convenga al riguardo, le detrazioni fiscali passano a beneficio della parte acquirente e il venditore, che pure ha pagato i relativi lavori, corre il rischio non solo di non poter più portarsele in detrazione dalla dichiarazione dei redditi, ma anche quello di incorrere nell’errore di continuare inconsapevolmente a farlo – pur non potendo – e venire sanzionato per tale utilizzo improprio. Il consiglio è, dunque, di convenire tra le parti a vantaggio di chi siano attribuite le residue annualità di detrazioni fiscali e farlo comunque scrivere espressamente nell’atto notarile di compravendita, facendone espressa richiesta al notaio rogante.
Con riguardo al secondo interrogativo, deve sottolinearsi che l’AE ha ribadito di recente (nella rassegna “Posta di Fisco Oggi“), in adesione alla sua prassi (Circolare n. 57/E/1998, Risoluzioni n. 136/E/2002 e n. 64/E/2016), che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in oggetto spetta non soltanto al proprietario o al detentore (a qualunque titolo, locatario o comodatario) dell’immobile, ma anche al familiare convivente (del proprietario o del detentore) se è quest’ultimo che ha sostenuto effettivamente e formalmente le spese ed è sempre lui a risultare l’intestatario delle relative fatture e dei bonifici. Si tratta di un chiarimento assai utile, che consente, dunque, di usufruire dell’agevolazione anche qualora il soggetto che ‘paga’ i lavori non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, ma si limiti a convivere con chi lo è. Precisandosi, maggiormente, che il rapporto di convivenza che deve legare colui che sostiene le spese di ristrutturazione e il titolare/detentore dell’immobile non deve essere in alcun modo formalizzato e/o registrato, né deve sottendere un rapporto di parentela. La convivenza, infatti, può risultare da certificato anagrafico oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.Per i conviventi di fatto è allora sufficiente dimostrare la coabitazione stabile e la comunanza di vita. Al riguardo, l’AE precisa che il familiare convivente può beneficiare della detrazione a condizione che abbia sostenuto la spesa e che la convivenza risulti già in essere alla data di inizio lavori o, se precedente, al momento del pagamento delle spese e deve permanere nel periodo in cui vengono effettuati i pagamenti. Se la convivenza cessa dopo il pagamento, la detrazione rimane valida, poiché i requisiti erano soddisfatti al momento del sostenimento della spesa.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il convivente deve: 1) risultare intestatario delle fatture relative ai lavori; 2) disporre i pagamenti con bonifico parlante, riportando nella causale il riferimento all’art. 16-bis del TUIR, il proprio codice fiscale e quello del beneficiario del pagamento; 3) conservare copia della dichiarazione sostitutiva di convivenza o del certificato anagrafico, insieme a tutta la documentazione dei lavori.
È, infine, consigliabile mantenere copia: delle fatture e dei bonifici parlanti; della dichiarazione sostitutiva o del certificato di convivenza; del titolo di possesso o detenzione dell’immobile da parte del proprietario; delle autorizzazioni edilizie e della documentazione tecnica (CILA, SCIA, comunicazioni ENEA, se dovute).
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