Capire cosa è il rapporto aeroilluminante non è scontato… la maggior parte delle informazioni che si trovano online non spiega a dovere l’argomento. Proviamo a fare chiarezza

Partiamo dalla definizione classica: Cosa è il rapporto aeroilluminante (R.A.I.)? È il rapporto tra la superficie delle aperture (finestre – porte finestre) di una stanza e la superficie a pavimento di quella medesima stanza. Più grande è questo rapporto e più luce e aria possono entrare nel locale.

Ne consegue che ogni stanza di un’abitazione ha rapporti aeroilluminanti propri che possono essere diversi da quelli di altre stanze dell’abitazione.

Ogni locale dell’abitazione deve poter usufruire di aria e luce al fine di fornire un ambiente salubre e abitabile. Sono state emanate norme circa le dimensioni e gli aggetti di finestre e porte finestre per fornire aria e luci adeguate. Quindi facciamo attenzione in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni, ma non è un terreno facile da percorrere: ci vuole un esperto.

Perché è importante il rapporto aeroilluminante

Il rapporto aeroilluminante è un valore molto importante che attiene alla salubrità e alla vivibilità degli ambienti.

Se un dato ambiente non è sufficientemente aerato e illuminato sorgono problemi diversi, tra i quali:

  • Ristagno umidità
  • Formazione di muffe
  • Insufficiente ricambio d’aria
  • Degenerazione strutture
  • Variazione dell’isolamento termo-acustico

Questi fattori incidono fortemente sulla salubrità dell’abitazione e, per questo motivo, le norme stabiliscono valori minimi del rapporto aeroilluminante, stanza per stanza, al di sotto dei quali non si può ottenere l’autorizzazione di abitabilità di una casa.

Rapporto aeroilluminante normativa

A livello nazionale fa fede il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 in cui si determina che:

la superficie totale delle aperture di una stanza (verso l’esterno) deve essere tale da garantire un valore medio di luce diurna che non sia inferiore al 2% dell’illuminazione esterna e che, comunque, la superficie delle finestre non sia inferiore a 1/8 della superficie di pavimento.

A questo proposito vanno fatte alcune precisazioni:

Per le finestre e porte finestre vanno considerate sia la superficie illuminante (con vetri, vetrocamera o altro materiale trasparente) e la superficie aerante (apribile, con vetri o meno).

Nel primo caso ci si riferisce al rapporto illuminante, che tiene conto della sola parte vetrata, attraverso cui passa la luce.

Nel secondo caso ci si riferisce invece al rapporto aerante, considerando la finestra aperta e quindi, in pratica, la superficie aeroilluminante attraverso la quale può entrare l’aria.

Occorre sempre verificare sia il rapporto aerante sia il rapporto illuminante perché, a seconda del tipo di serramento potrà essere più restrittivo uno o l’altro.

Per esempio: nel caso di una finestra con ante vetrate scorrevoli il rapporto più critico è quello aerante in quanto la superficie aerante utile è solo una parte del vano finestra, mentre la luce sfrutta tutta l’apertura.

Quando e come calcolare il rapporto aeroilluminante

Bisogna tenere presente che ogni Regione e ogni Comune, tramite il proprio Regolamento Edilizio, e il Regolamento Comunale d’Igiene hanno la facoltà di modificare i rapporti indicati sopra in funzione di tipicità locali o di altre esigenze specifiche, per cui due locali di identica superficie e pari aperture possono essere in regola in un Comune e non esserlo in un altro.

Per il calcolo rapporto aeroilluminante, quando si procede a una ristrutturazione si deve tenere conto delle norme indicate sopra se si modifica il numero o la forma delle aperture, la dimensione dei locali, ecc.

Poiché il calcolo RAI va fatto locale per locale, spostare una tramezza divisoria di due locali contigui può mandare fuori R.A.I. uno dei due.

In ogni caso il valore del rapporto aeroilluminante varia a seconda della destinazione d’uso del locale, infatti per alcuni immobili, e in casi ben definiti, è ammesso anche che non siano presenti ventilazione ed illuminazione naturali, ma che ad esse si provveda attraverso dispositivi artificiali.

Infatti, in alcuni regolamenti edilizi permettono (ad esempio) di realizzare un secondo bagno cieco, fornito di impianto di illuminazione e aerazione forzata. Più raramente viene concesso di realizzare un bagno cieco, se questo è l’unico di un’abitazione..

Va tenuto conto che queste indicazioni hanno un valore generale, in quanto la normativa è alquanto complicata e il calcolo del rapporto aeroilluminante può rivelarsi molto complesso in relazione ai numerosi fattori di cui si deve tenere conto e va affidato a un tecnico esperto.

Mansarde e sottotetti

Il R.A.I. dei sottotetti è indicato con un valore di 1/10 della superficie a pavimento. Nel caso di finestre a tetto con luce zenitale che proviene dall’alto, tale rapporto può scendere anche a 1/12.

Se si procede alla trasformazione di un sottotetto in una mansarda abitabile si rende necessario riportare tale valore R.A.I. a 1/8 con nuove aperture o con l’ampliamento di quelle esistenti.

Nel caso di mansarde e sottotetti questi rapporti sono generalmente calcolati tenendo conto unicamente della parte di pavimento in cui l’altezza del locale supera quella minima consentita. Ma anche in questo caso è sempre necessario riferirsi ai Regolamenti del Comune, in quanto l’altezza minima consentita è variabile (anche di molto) da Comune a Comune.

Vincoli per gli edifici antichi

Quando si interviene su edifici molto vecchi o addirittura storici, c’è spesso l’impossibilità di riportare i locali al rispetto del R.A.I. e di conseguenza molti Regolamenti Edilizi locali prevedono speciali deroghe, in particolare per edifici costruiti prima di una certa data o sottoposti a vari tipi di vincoli.

3 Commenti

  1. buongiorno, sto per comprare un appatamento che è in fase di ultimazione (F4). esso è un openspace (nella piantina di progetto) di 50 mq+ 10 mq di bagni (uno di 6 e uno di 4). I bagn sono ciechi ma prevedo aerazione. Il problema è il rimanente. Ci sono le finestre che rispetano i rapporti aero illuminanti per l’interezza del monolocale, ovvero 1/8 della sup. calpestabile, ma io, vista la superficie volevo tirare su un tramezzo e ottenre una stanza matrimoniale(che sarebbe priva di finestre ma che prenderebbe luce dalle rimanenti zone dell’openspace). Questa stanza matrimoniale mi sarebbe necessaria realizzarla poichè vorrei fittare la casa d’estate e quindi tenere un po’ di privacy la notte per la coppia che vi dormisse, “chiudendola” dal resto dell’openspace. Quindi in generale le finestre delll’appartamento rientrano nei giusti rapporti, ma se vado a dividere una stanza essa prenderebbe solo una parte di luce e finestre che però distano un po’, non sono nella stanza stessa. Quindi mi chiedo qual è il limite in questo caso per poter fare delle suddivisioni che non facciano considerare ripostiglio questa “stanza”? Nel mio caso questa stanza avrebbe unasuperficie di c.ca 11mq, ma non vorrei chiuderla con una porta proprio per evitare che diventi ripostiglio, e quindi ho pensato di creare delle porte (2) a scomparsa che aperte mi lascino una luce di almeno 120×210, può essere considerato tale spazio non una chiusura? E se così non fosse se questo spazio lo lascio a tutta altezza quindi 270cm. facendo quindi una luce di 120x270cm con due scorrevoli interne, sarebbe lo stesso considerata una “porta” che chiude una stanza e quindi un ripostiglio? Tenete conto che questa stanza “vive” della finestra e della luce che arriva dalla rimanente parte dell’openspace. Come posso risolvere secondo voi?
    Vi lascio il link in cui poter vedere l’immagine per farvi un’idea migliore https://www.screencast.com/t/R6PJN8uUPr

    grazie

    • Buonasera Ivano, per legge una camera da letto deve essere dotata di finestre apribili. Quello che vorrebbe fare non è conforme alla legge e ai requisiti igienico sanitari.

  2. Buongiorno e complimenti per il blog.
    Secondo il suo esperto parere, i “bagni aperti” come vanno considerati al fine del calcolo del rapporto aeroilluminante della continua camera da letto? Ovvero, nel caso in cui il bagno tradizionale “per sè” (con la sua finestra), ne rispetti il criterio 1/8, mentre la contigua camera da letto (con la sua finestra) non lo faccia, è possibile modificare il bagno in “bagno aperto” così da rendere l’unico ambiente aderente al vincolo 1/8?
    Cordialmente,
    Francesco

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here